Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Incremento della dotazione organica e assunzione di personale non dirigenziale dell'Autorità portuale regionale - Autorizzazione in deroga alle norme vigenti - Violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 - l'art. 9, comma 2, della legge reg. Toscana n. 72 del 2016, che autorizza la Giunta regionale a derogare, dal 2017, ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla vigente normativa, per incrementare la dotazione organica dell'Autorità portuale regionale e assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato per un massimo di dieci unità. La disposizione censurata dal Governo, derogando ai vincoli imposti dalla norma interposta, configura ex se una lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 72 del 2017 e n. 218 del 2015).
Sono legittime le disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali, in quanto la loro incidenza sulla sfera di competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa è un effetto indiretto della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2015, n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012).