Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Approvazione con legge della variazione circoscrizionale - Omesso collegamento tra referendum consultivo ex art. 133 Cost. e la legge-provvedimento regionale - Denunciata lesione della tutela giurisdizionale, della sequenza procedimentale stabilita dall'art. 133, secondo comma, Cost. e irragionevolezza - Erroneità delle premesse interpretative (in particolare dei rapporti tra il sindacato del giudice ammnistrativo e il giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale) - Inammissibilità della questione.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, Cost. - della legge reg. Marche n. 15 del 2014, che dispone il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e l'incorporazione nel Comune di Mondolfo. Il rimettente, lamentando la mancata menzione del procedimento referendario nella legge di variazione circoscrizionale, ha erroneamente ricostruito la qualificazione e la funzione del referendum consultivo, non costituendo esso l'oggetto e il contenuto della legge, ma suo presupposto procedimentale. Inoltre, è erronea la ricostruzione del complessivo quadro costituzionale e legislativo dei rapporti tra sindacato del giudice amministrativo sulla delibera di indizione del referendum consultivo e controllo di legittimità costituzionale spettante alla Corte costituzionale, perché la prospettiva del rimettente comporta che la Corte sarebbe chiamata a prendere atto della valutazione operata nel processo amministrativo, solo dovendo, in ossequio a essa, esercitare la propria competenza ad "accertare" l'illegittimità costituzionale di una fonte primaria. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2008 e 62 del 1993).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 133 Cost. comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante referendum e non attraverso altre modalità di coinvolgimento. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981).
Le leggi regionali di variazione delle circoscrizioni comunali sono leggi-provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; esse non sono paragonabili a una mera legge di approvazione di un atto ammnistrativo, perché non ratificano l'esito del referendum consultivo, ma esprimono una scelta politica del Consiglio regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2014, n. 214 del 2010, n. 36 del 2011, n. 94 del 2000, n. 47 del 2003 e n. 204 del 1981).
Il legislatore regionale può individuare i criteri per la selezione delle popolazioni interessate al procedimento referendario di cui all'art. 133 Cost., anche sulla base delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2003, n. 94 del 2000, n. 433 del 1995 e n. 453 del 1989).
Il controllo sulla legge, anche quando mostri i caratteri della legge-provvedimento, spetta esclusivamente al giudice costituzionale. (Precedente citato: sent. n. 241 del 2008).
La pronuncia di un assorbente e generale motivo d'inammissibilità esonera dall'esame puntuale delle altre eccezioni sollevate dalle parti costituite.