Sentenza 2/2018 (ECLI:IT:COST:2018:2)
Massima numero 39672
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/11/2017;  Decisione del  07/11/2017
Deposito del 12/01/2018; Pubblicazione in G. U. 17/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39670  39671  39673


Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Eccepito utilizzo come improprio mezzo di impugnazione - Questione attinente all'esistenza del potere giurisdizionale e al riparto di competenze - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, prospettata dal Governo - nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Marche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati gli atti del procedimento referendario relativi al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e all'incorporazione nel comune di Mondolfo - sull'assunto che lo strumento del conflitto di attribuzione è stato utilizzato per censurare le modalità di esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi, dunque, in un improprio mezzo di impugnazione della sentenza. Il ricorso pone una questione di riparto costituzionale delle competenze, in quanto la Regione Marche asserisce che l'annullamento di un presupposto della legge di variazione circoscrizionale da parte del giudice amministrativo lede le sue competenze legislative e amministrative. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2016, n. 259 del 2009 e n. 150 del 1981).

Anche le questioni di giurisdizione possono essere oggetto di un conflitto di attribuzione, in quanto il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione e il ricorso per conflitto sono due rimedi distinti, operanti su piani diversi, e non si può escludere che siano attivati entrambi, di fronte ad una pronuncia giudiziaria alla quale siano contemporaneamente imputabili l'erronea applicazione delle norme sulla giurisdizione e l'invasività in sfere d'attribuzione costituzionale.

Il conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto una decisione giudiziaria è ammissibile se è messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2013 e n. 130 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

 23/08/2016  n. 3678  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte