Sentenza 2/2018 (ECLI:IT:COST:2018:2)
Massima numero 39673
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/11/2017; Decisione del
07/11/2017
Deposito del 12/01/2018; Pubblicazione in G. U. 17/01/2018
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Annullamento, con sentenza non definitiva del giudice amministrativo, della delibera di indizione del referendum consultivo ex art. 133 Cost. - Violazione delle competenze della Corte costituzionale a sindacare la legittimità delle leggi - Pregiudizio alle attribuzioni costituzionali della Regione - Non spettanza allo Stato di annullare gli atti della consultazione referendaria una volta entrata in vigore la legge regionale di variazione - Conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Annullamento, con sentenza non definitiva del giudice amministrativo, della delibera di indizione del referendum consultivo ex art. 133 Cost. - Violazione delle competenze della Corte costituzionale a sindacare la legittimità delle leggi - Pregiudizio alle attribuzioni costituzionali della Regione - Non spettanza allo Stato di annullare gli atti della consultazione referendaria una volta entrata in vigore la legge regionale di variazione - Conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Testo
Non spettava allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare con sentenza non definitiva, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, gli atti relativi al procedimento di consultazione referendaria, in riferimento al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo; ed è annullata, per l'effetto, la suddetta sentenza. A seguito dell'approvazione della legge regionale di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo non può più annullare un atto che si colloca nell'ambito del procedimento legislativo e ne costituisce una fase indispensabile, mentre gli compete, se ritiene che ne sussistano i presupposti, sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima legge per vizio procedimentale, ex art. 133, secondo comma, Cost. Il giudice rimettente non solo ha esercitato un sindacato spettante alla Corte costituzionale (in lesione dell'art. 134 Cost.), ma ha altresì pregiudicato la sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, poiché l'esercizio di un controllo giurisdizionale sul procedimento di formazione della legge regionale finisce indirettamente per tradursi in un limite alla potestà legislativa regionale in materia di variazioni circoscrizionali. (artt. 117, quarto comma, 118, secondo comma, e 133, secondo comma, Cost.). (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014).
Non spettava allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare con sentenza non definitiva, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, gli atti relativi al procedimento di consultazione referendaria, in riferimento al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo; ed è annullata, per l'effetto, la suddetta sentenza. A seguito dell'approvazione della legge regionale di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo non può più annullare un atto che si colloca nell'ambito del procedimento legislativo e ne costituisce una fase indispensabile, mentre gli compete, se ritiene che ne sussistano i presupposti, sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima legge per vizio procedimentale, ex art. 133, secondo comma, Cost. Il giudice rimettente non solo ha esercitato un sindacato spettante alla Corte costituzionale (in lesione dell'art. 134 Cost.), ma ha altresì pregiudicato la sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, poiché l'esercizio di un controllo giurisdizionale sul procedimento di formazione della legge regionale finisce indirettamente per tradursi in un limite alla potestà legislativa regionale in materia di variazioni circoscrizionali. (artt. 117, quarto comma, 118, secondo comma, e 133, secondo comma, Cost.). (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
23/08/2016
n. 3678
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 133
co. 2
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte