Ordinanza 3/2018 (ECLI:IT:COST:2018:3)
Massima numero 39674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 12/01/2018; Pubblicazione in G. U. 17/01/2018
Massime associate alla pronuncia:
39675
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di una sola delle questioni precedentemente dichiarate inammissibili perché formulate in modo alternativo - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di una sola delle questioni precedentemente dichiarate inammissibili perché formulate in modo alternativo - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, proposta dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente avrebbe riproposto una questione già sollevata nel corso dello stesso giudizio e dichiarata inammissibile perché prospettata in modo alternativo e non subordinato all'altra; e perché il medesimo rimettente non avrebbe dimostrato come un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere rilevante nel giudizio principale. Il giudice a quo ha riproposto una sola delle due questioni enunciate in modo alternativo, e deve ancora pronunciarsi sulle richieste che erano state originariamente formulate dal condannato, la cui decisione dipende dall'applicazione della norma censurata.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, proposta dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente avrebbe riproposto una questione già sollevata nel corso dello stesso giudizio e dichiarata inammissibile perché prospettata in modo alternativo e non subordinato all'altra; e perché il medesimo rimettente non avrebbe dimostrato come un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere rilevante nel giudizio principale. Il giudice a quo ha riproposto una sola delle due questioni enunciate in modo alternativo, e deve ancora pronunciarsi sulle richieste che erano state originariamente formulate dal condannato, la cui decisione dipende dall'applicazione della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte