Ordinanza 3/2018 (ECLI:IT:COST:2018:3)
Massima numero 39675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 12/01/2018; Pubblicazione in G. U. 17/01/2018
Massime associate alla pronuncia:
39674
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condizioni - Osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno - Applicabilità al delitto di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. pen) - Asserita disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) - Incongrua equiparazione tra reati - Disomogeneità del tertium comparationis - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condizioni - Osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno - Applicabilità al delitto di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. pen) - Asserita disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) - Incongrua equiparazione tra reati - Disomogeneità del tertium comparationis - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata - per disomogeneità del tertium comparationis evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui, nello stabilire i casi in cui possono essere concessi i benefici penitenziari sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica per almeno un anno, non equipara al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.), quello di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.), ritenuto di minore gravità. La prospettata equiparazione tra reati è incongrua, in quanto il confronto avrebbe dovuto essere fatto tra il delitto di corruzione di minorenne e quello di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter cod. pen), per il quale non è esclusa la necessità dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.
È dichiarata manifestamente infondata - per disomogeneità del tertium comparationis evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui, nello stabilire i casi in cui possono essere concessi i benefici penitenziari sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica per almeno un anno, non equipara al delitto di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.), quello di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.), ritenuto di minore gravità. La prospettata equiparazione tra reati è incongrua, in quanto il confronto avrebbe dovuto essere fatto tra il delitto di corruzione di minorenne e quello di violenza sessuale aggravata (art. 609-ter cod. pen), per il quale non è esclusa la necessità dell'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte