Thema decidendum - Deduzioni proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza rispetto ai parametri fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), sono inammissibili - in quanto volte ad estendere il thema decidendum fissato nella ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla difesa della parte privata, in riferimento alla violazione dell'art. 41 Cost., ivi non contemplato.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).