Sentenza 4/2018 (ECLI:IT:COST:2018:4)
Massima numero 39676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/11/2017;  Decisione del  21/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39677  39678  39679


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza rispetto ai parametri fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), sono inammissibili - in quanto volte ad estendere il thema decidendum fissato nella ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla difesa della parte privata, in riferimento alla violazione dell'art. 41 Cost., ivi non contemplato.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 89  co. 

decreto legislativo  13/10/2014  n. 153  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte