Sentenza 4/2018 (ECLI:IT:COST:2018:4)
Massima numero 39677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/11/2017;  Decisione del  21/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39676  39678  39679


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita irrilevanza, per essere l'effetto denunciato proprio anche di altre norme non impugnate - Sufficiente motivazione relativa alla norma censurata - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 153 del 2014), non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato - per imprecisa identificazione della norma censurata - formulata sull'assunto che l'effetto estensivo denunciato dal rimettente sarebbe ascrivibile anche a numerose altre disposizioni recate dal medesimo atto, e non alla sola norma censurata. Ai fini della motivazione sulla rilevanza, è sufficiente che il rimettente abbia indicato senza incorrere in errore la disposizione che nel caso di specie è tenuto ad applicare, e in contrario non vale osservare che esistono altre disposizioni di analogo contenuto normativo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 89  co. 

decreto legislativo  13/10/2014  n. 153  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte