Sentenza 4/2018 (ECLI:IT:COST:2018:4)
Massima numero 39678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche quando è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata violazione della delega legislativa - Insussistenza - Assenza di ostacoli logici e concettuali all'estensione del campo di applicazione dell'informazione - Rimessione al giudice comune dell'interpretazione del quadro normativo ai fini dell'estensione suddetta - Non fondatezza della questione.
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche quando è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata violazione della delega legislativa - Insussistenza - Assenza di ostacoli logici e concettuali all'estensione del campo di applicazione dell'informazione - Rimessione al giudice comune dell'interpretazione del quadro normativo ai fini dell'estensione suddetta - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. A causa della situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, la legge delega n. 136 del 2010 - non sussistendo alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell'informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione - ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento, ma anche ai diversi contatti che con la pubblica amministrazione possano realizzarsi nei casi indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. Spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all'informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Valutare il risultato di tale attività ermeneutica non spetta alla Corte costituzionale, che deve invece limitarsi a rilevare che un tale effetto trova copertura nella legge delega.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. A causa della situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, la legge delega n. 136 del 2010 - non sussistendo alcun ostacolo logico o concettuale, che imponesse di circoscrivere gli effetti dell'informazione antimafia alle attività contrattuali della pubblica amministrazione - ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento, ma anche ai diversi contatti che con la pubblica amministrazione possano realizzarsi nei casi indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011. Spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all'informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia. Valutare il risultato di tale attività ermeneutica non spetta alla Corte costituzionale, che deve invece limitarsi a rilevare che un tale effetto trova copertura nella legge delega.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 89
co.
decreto legislativo
13/10/2014
n. 153
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte