Sentenza 4/2018 (ECLI:IT:COST:2018:4)
Massima numero 39679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Necessità di reagire al tentativo di infiltrazione mafiosa nell'economia legale - Non fondatezza della questione.
Mafia e criminalità organizzata - Documentazione antimafia - Informazione antimafia interdittiva - Possibile adozione anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia - Estensione dell'efficacia - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Necessità di reagire al tentativo di infiltrazione mafiosa nell'economia legale - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011(cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. La norma censurata si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l'interpretazione della norma censurata condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca attraverso l'inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011(cod. antimafia), inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 153 del 2014, nella parte in cui stabilisce che l'informazione antimafia è adottata anche nei casi in cui è richiesta una mera comunicazione antimafia e produce gli effetti di questa. La norma censurata si riconnette a una situazione di particolare pericolo di inquinamento dell'economia legale, perché il tentativo di infiltrazione mafiosa viene riscontrato all'esito di una nuova occasione di contatto con la pubblica amministrazione, che, tenuta a richiedere la comunicazione antimafia in vista di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, si imbatte in una precedente documentazione antimafia interdittiva. Non è perciò manifestamente irragionevole che, secondo l'interpretazione della norma censurata condivisa dallo stesso rimettente, a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore reagisca attraverso l'inibizione sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 89
co.
decreto legislativo
13/10/2014
n. 153
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte