Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.
Testo
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza -, gli interventi ad adiuvandum di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA); e del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, e di L. B. e C. C., in qualità di genitori di L. C. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, non valendo in contrario, - in quanto non pertinenti - le opposte decisioni assunte in giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, in giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in giudizi relativi a conflitti di attribuzione tra poteri. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 118 del 2015, n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 49 del 2005, n. 48 del 2005, n. 47 del 2005, n. 46 del 2005, n. 45 del 2005250 del 2007, n. 389 del 2004, n. 50 del 2004e n. 76 del 2001; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016).
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza -, gli interventi ad adiuvandum di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P., di «Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), nonché di CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA); e del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV), di AMEV, e di L. B. e C. C., in qualità di genitori di L. C. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, non valendo in contrario, - in quanto non pertinenti - le opposte decisioni assunte in giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativi, in giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in giudizi relativi a conflitti di attribuzione tra poteri. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 118 del 2015, n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 49 del 2005, n. 48 del 2005, n. 47 del 2005, n. 46 del 2005, n. 45 del 2005250 del 2007, n. 389 del 2004, n. 50 del 2004e n. 76 del 2001; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 4
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 5
co.
legge
31/07/2017
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte