Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Compiti della commissione per il monitoraggio relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Veneto - Assenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Compiti della commissione per il monitoraggio relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Veneto - Assenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6-ter, del d.l. n. 73 del 2017, conv., con mod., in legge n. 119 del 2017, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. La disposizione censurata, relativa ai compiti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del d.P.C.m. di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), è considerata nella premessa in fatto del ricorso, nonché nell'epigrafe dei singoli motivi, mentre è completamente ignorata nell'esposizione delle censure, non rilevandosi alcuna argomentazione in merito ai profili di contrasto tra i contenuti specifici di questo comma e i parametri costituzionali invocati. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 107 del 2017, n. 105 del 2017, n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 141 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015 e n. 142 del 2015).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6-ter, del d.l. n. 73 del 2017, conv., con mod., in legge n. 119 del 2017, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. La disposizione censurata, relativa ai compiti della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del d.P.C.m. di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), è considerata nella premessa in fatto del ricorso, nonché nell'epigrafe dei singoli motivi, mentre è completamente ignorata nell'esposizione delle censure, non rilevandosi alcuna argomentazione in merito ai profili di contrasto tra i contenuti specifici di questo comma e i parametri costituzionali invocati. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2017, n. 107 del 2017, n. 105 del 2017, n. 273 del 2016, n. 265 del 2016, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 141 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015 e n. 142 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 6
legge
31/07/2017
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte