Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39680  39681  39682  39684  39685  39686  39687  39688  39689  39690  39691  39692  39693  39694


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - formulate dal Governo nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento -, in base all'assunto di un asserito difetto di ridondanza dei parametri costituzionali evocati sulle attribuzioni regionali. La ricorrente, pur diffondendosi in argomenti incentrati su diritti individuali, come quello di autodeterminazione in materia sanitaria, ha indicato le proprie attribuzioni che sarebbero incise, con l'immediatezza tipica delle misure dettate in via d'urgenza, dalle norme in questione, altresì descrivendo il proprio attuale sistema di promozione vaccinale, segnalando le frizioni che si verrebbero a creare implementando il diverso modello ora adottato dal legislatore nazionale. Attiene, poi, al merito delle questioni stabilire se le norme contestate rappresentino o meno un legittimo esercizio delle prerogative dello Stato e se, dunque, la compressione dell'autonomia regionale debba ritenersi fisiologica.

Le Regioni possono evocare parametri estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione quando le violazioni denunciate siano potenzialmente idonee a ripercuotersi sulle loro attribuzioni costituzionali, sempre che motivino sufficientemente sul punto, indicando sia la specifica competenza asseritamente offesa, sia le ragioni della lesione. È invece escluso che parametri estranei al riparto delle attribuzioni costituzionali regionali possano essere invocati allorché una Regione pretenda di agire a tutela della popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie e valori costituzionalmente garantiti. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016, n. 127 del 2016, n. 141 del 2016, n. 110 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016 e n. 8 del 2016 e n. 252 del 2015 e n. 116 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art.   co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 2

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 3

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 4

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 5

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 3  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 4  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 5  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 7  co. 

legge  31/07/2017  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte