Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenute modifiche, in sede di conversione, del d.l. impugnato - Ius superveniens satisfattivo e mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, commi 1, lett. g) e h), 4 e 5 del d.l. n. 73 del 2017, in materia di obblighi di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Per effetto della legge di conversione n. 119 del 2017, l'art. 1, commi 1, è stato oggetto di modifiche non solo radicali, ma anche satisfattive delle doglianze della Regione; il comma 4 ha subito modifiche incisive, equivalenti a una mancata conversione parziale delle previsioni originarie con effetto ex tunc. Infine, il comma 5 è stato puramente e semplicemente soppresso ed è ragionevole ritenere che ne sia mancata l'applicazione medio tempore.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. Con specifico riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto un d.l., possono considerarsi satisfattive anche la pura e semplice soppressione delle disposizioni censurate, quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi; nonché le modifiche che, per il loro contenuto, equivalgano a un rifiuto parziale di conversione e, pertanto, travolgano con effetto ex tunc la norma emendata per la parte non convertita (stabilendo contestualmente una nuova norma, valida solo per il futuro). In tutti questi casi, occorre comunque verificare che la norma censurata originariamente non abbia avuto applicazione nel frattempo. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2017, n. 8 del 2017, n. 263 del 2016, n. 147 del 2016, n. 311 del 2012, n. 153 del 2011, n. 367 del 2010, e n. 200 del 2009).