Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Regime delle agevolazioni compensative - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata aleatorietà e imprecisione delle stime, con conseguente violazione del principio di veridicità dei bilanci e di copertura delle spese, nonché della competenza regionale in materia di ordinamento di enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. Pur se in linea astratta il presupposto da cui muove la ricorrente - che le entrate rappresentate dal maggior gettito frutto del regime di esenzione non presentino quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura delle spese previste e precedentemente coperte con un'entrata diversa - non è implausibile (dal momento che viene abbandonato un sistema collaudato a favore di un altro che potrebbe indurre rilevanti divari in territori caratterizzati da una strutturale carenza di risorse), tuttavia il legislatore si è dato carico dei potenziali squilibri, ponendovi rimedio, sia stabilendo la temporaneità e la sperimentalità delle disposizioni impugnate, sia predisponendo meccanismi correttivi degli eventuali scompensi. Il combinato delle norme impugnate e di quelle intervenute fino al definitivo abbandono del regime in esame prevede una serie di misure - non presenti in altre fattispecie per le quali la Corte ha ritenuto sussistente la lesione dell'autonomia finanziaria dell'ente territoriale - che si ispirano proprio alla finalità di riequilibrare specifiche situazioni in cui il nuovo ordito normativo possa produrre rilevanti pregiudizi. Peraltro, nel caso in cui anche i criteri determinati in contraddittorio con l'ANCI e la Conferenza Stato-città e autonomie locali non fossero ritenuti esaustivi non si creerebbero zone d'ombra nella tutela degli enti locali, poiché ben potrebbero i Comuni interessati attivare il controllo giurisdizionale; in tali ipotesi, l'eventuale illegittimità di tali riparti non sarebbe imputabile alle norme oggi impugnate, bensì a una loro deficitaria attuazione. Ciò induce a qualificare il regime delle agevolazioni in esame come transitorio, sperimentale e, quanto ai profili attuativi, bisognoso di verifiche di impatto in un ambito particolarmente delicato quale quello dei territori e delle popolazioni della montagna, la cui tutela trova, tra l'altro, garanzia diretta nell'art. 44, secondo comma, Cost. e in ambito europeo. Infine, il ricorso della ricorrente appare carente, poiché essa non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni da parte dei Comuni interessati. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 129 del 2016).
Per la giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta, a favore di queste ultime, una rigida garanzia "quantitativa", circa la disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: nel caso di modifica della disciplina di tributi il cui gettito è devoluto agli enti territoriali possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni, e - se la riduzione è accompagnata dal coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di definizione degli obiettivi di finanza pubblica e della loro quantificazione - senza che l'eventuale riduzione renda impossibile o pregiudichi gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione, specie con riguardo alle piccole comunità montane ove la marginalità del turismo non riesce a compensare la penuria strutturale delle risorse finanziarie. (Precedenti citati: sentenze n. 129 del 2016, n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 241 del 2012 e n. 138 del 1999).
La giurisprudenza costituzionale è ferma nel precisare che grava sul ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l'irreparabile pregiudizio lamentato, quando lo stesso non sia direttamente evincibile dal testo normativo impugnato. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2016, n. 239 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014).