Sanità pubblica - Vaccinazioni contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Obbligatorietà - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di inadempimento - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza - dell'intero testo del d.l. n. 73 del 2017 e degli artt. 1, commi 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. Gli elementi contenuti sia nel preambolo del d.l. impugnato, sia nell'art. 1, comma 1, sia nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione - anche in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.l. n. 73 del 2017, caratterizzato, tra l'altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali - non fanno ritenere che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell'ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione di un d.l. in materia.
Per costante giurisprudenza costituzionale, i presupposti di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. costituiscono requisiti di validità dei decreti-legge, sicché rientra nei poteri della Corte costituzionale verificarne la sussistenza; il sindacato di legittimità costituzionale - basato su una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci (titolo, preambolo, contenuto e ratio del decreto-legge, relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, lavori parlamentari) - è perciò circoscritto alla evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, distinguendosi il giudizio di costituzionalità dalla valutazione prettamente politica spettante alle Camere in sede di conversione, poiché l'art. 77 Cost. è connotato da un largo margine di elasticità, sicché solo l'evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere determina tanto un vizio del d.l., quanto un vizio in procedendo della legge che ne disponga la conversione (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017, n. 93 del 2011, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995).
La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017).