Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi Educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi Educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non elabora adeguatamente la doglianza nei suoi lineamenti giuridici, né in riferimento al primo parametro evocato, per cui risulta persino difficile comprendere lo specifico e autonomo profilo di illegittimità costituzionale lamentato in relazione a esso; né in riferimento al secondo, di particolare ampiezza normativa, per il quale sarebbe stato necessario indicare quali fra i principi in esso previsti sarebbero stati violati, e sotto quale profilo. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017 e n. 239 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non elabora adeguatamente la doglianza nei suoi lineamenti giuridici, né in riferimento al primo parametro evocato, per cui risulta persino difficile comprendere lo specifico e autonomo profilo di illegittimità costituzionale lamentato in relazione a esso; né in riferimento al secondo, di particolare ampiezza normativa, per il quale sarebbe stato necessario indicare quali fra i principi in esso previsti sarebbero stati violati, e sotto quale profilo. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017 e n. 239 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 2
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 3
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 4
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 6
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 3
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 3
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 4
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 5
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 5
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 7
co.
legge
31/07/2017
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte