Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39680  39681  39682  39683  39684  39685  39686  39687  39689  39690  39691  39692  39693  39694


Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia legislativa e ammnistrativa regionale - Insussistenza - Prevalenza delle materie "tutela della salute" e "norme generali sull'istruzione" - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La normativa censurata interseca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale; nondimeno, vanno ritenuti prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato, specificamente quelle relative ai principi fondamentali in materia di "tutela della salute", di "profilassi internazionale" e di "norme generali sull'istruzione". Ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale che le Regioni sono vincolate a rispettare, incluse le previsioni che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. Parimenti, la potestà legislativa dello Stato in materia di «tutela della salute» sorregge anche la previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori stranieri. Viene anche in rilievo la competenza di "profilassi internazionale", nella misura in cui le norme in questione servono a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. Infine, le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici si configurano come "norme generali sull'istruzione", garantendo che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all'organizzazione dei servizi sanitari e all'identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 284 del 2016, n. 270 del 2016, n. 62 del 2013, n. 173 del 2014, n. 301 del 2013, n. 279 del 2012, n. 79 del 2012, n. 299 del 2010, n. 269 del 2010, n. 108 del 2010, n. 63 del 2006, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, n. 252 del 2001).

Il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica, deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o vietare determinate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione di altre Se è vero che il confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 2

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 3

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 4

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 6

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 3  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 3  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 4  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 5  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 5  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 7  co. 

legge  31/07/2017  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte