Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione ai terreni ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT - Denunciata violazione della riserva di legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che prevedono che l'esenzione dall'IMU si applichi ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) nell'elenco predisposto dall'ISTAT, non più aggiornato dal 2009, ai cui dati (quanto a "montanità") il legislatore ha attinto. Sebbene la previsione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione debba avvenire per legge e non possa essere rimessa alla mera discrezionalità dell'amministrazione, ciò non conduce a ravvisare la violazione del principio di riserva di legge nella fattispecie in esame. La disposizione censurata non attribuisce né all'Istituto né ad altra amministrazione il compito di stabilire quali Comuni siano totalmente o parzialmente montani e, di conseguenza, quali terreni siano esenti dall'IMU; né reca una norma "in bianco" che si limiti a prevedere il potere in capo all'amministrazione. Con il rinvio a un'elencazione già predisposta il legislatore ha condiviso le scelte ivi cristallizzate a fini differenti, in modo che l'individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'esenzione è stata operata integralmente dal d.l., cosicché all'amministrazione, viceversa, non viene riconosciuto alcun margine di discrezionalità, nemmeno quella condizionata da criteri direttivi e linee generali di disciplina che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la rendono compatibile con la riserva relativa. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017 e n. 69 del 2017).
Per la giurisprudenza costituzionale anche le norme di agevolazione tributaria, come le norme impositive, sono sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo. Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa, che non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010).