Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione del buon andamento dell'amministrazione regionale, della capacità di erogare servizi sanitari ed educativi, nonché di governare la programmazione scolastica - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione del buon andamento dell'amministrazione regionale, della capacità di erogare servizi sanitari ed educativi, nonché di governare la programmazione scolastica - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non adduce argomenti sufficienti a illustrare perché gli eventuali processi di riorganizzazione (oltre che imposti alla Regione, e non da questa autonomamente determinati) sarebbero tali da compromettere il buon andamento dei servizi sanitari e la loro capacità di tutelare la salute, nonché da interferire con le funzioni amministrative regionali attinenti alla scuola e ai servizi per l'infanzia: mentre è chiaro che la Regione dovrà cambiare un punto nodale delle proprie politiche vaccinali, non è affatto spiegato come e in quale misura il cambiamento dovrebbe compromettere l'efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, come apoditticamente affermato nei ricorsi. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non adduce argomenti sufficienti a illustrare perché gli eventuali processi di riorganizzazione (oltre che imposti alla Regione, e non da questa autonomamente determinati) sarebbero tali da compromettere il buon andamento dei servizi sanitari e la loro capacità di tutelare la salute, nonché da interferire con le funzioni amministrative regionali attinenti alla scuola e ai servizi per l'infanzia: mentre è chiaro che la Regione dovrà cambiare un punto nodale delle proprie politiche vaccinali, non è affatto spiegato come e in quale misura il cambiamento dovrebbe compromettere l'efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, come apoditticamente affermato nei ricorsi. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 2
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 3
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 4
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 1
co. 6
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 3
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 3
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 4
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 5
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 5
co.
decreto-legge
07/06/2017
n. 73
art. 7
co.
legge
31/07/2017
n. 119
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte