Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39680  39681  39682  39683  39684  39685  39686  39687  39688  39690  39691  39692  39693  39694


Titolo
Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione del buon andamento dell'amministrazione regionale, della capacità di erogare servizi sanitari ed educativi, nonché di governare la programmazione scolastica - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16, nonché sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non adduce argomenti sufficienti a illustrare perché gli eventuali processi di riorganizzazione (oltre che imposti alla Regione, e non da questa autonomamente determinati) sarebbero tali da compromettere il buon andamento dei servizi sanitari e la loro capacità di tutelare la salute, nonché da interferire con le funzioni amministrative regionali attinenti alla scuola e ai servizi per l'infanzia: mentre è chiaro che la Regione dovrà cambiare un punto nodale delle proprie politiche vaccinali, non è affatto spiegato come e in quale misura il cambiamento dovrebbe compromettere l'efficienza dei servizi sanitari, scolastici ed educativi, come apoditticamente affermato nei ricorsi. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 1

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 2

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 3

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 4

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 1  co. 6

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 3  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 3  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 4  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 5  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 5  co. 

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art. 7  co. 

legge  31/07/2017  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte