Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata ridondanza di nuove spese e responsabilità in capo alle amministrazioni regionali - Apoditticità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per apoditticità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La Regione si limita a lamentare la violazione, anche diretta ed autonoma, dei parametri evocati e, dopo avere argomentato l'esistenza di oneri non coperti a suo carico, ne quantifica la misura. Essa non inquadra questi oneri nel contesto più ampio delle uscite e delle entrate regionali, pertanto non spiega se essi siano sostenibili o meno; né considera, con riguardo al recupero delle vaccinazioni per le coorti 2001-2016, le risorse già messe a disposizione in ciascun periodo, in relazione agli obiettivi sanitari via via programmati.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in relazione all'art. 119 Cost., non sono ammissibili le censure indirizzate apoditticamente all'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per l'erogazione dei servizi sanitari, senza riferimenti a dati più analitici alle entrate e alle uscite relative (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 249 del 2015 e n. 125 del 2015).