Sentenza 5/2018 (ECLI:IT:COST:2018:5)
Massima numero 39692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/11/2017;  Decisione del  22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39680  39681  39682  39683  39684  39685  39686  39687  39688  39689  39690  39691  39693  39694


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato (in particolare: obbligo di copertura delle spese) - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle questioni.

Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - delle norme del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino ad anni 16. La quantificazione degli oneri asseritamente non coperti, nei termini in cui è svolta dalla ricorrente, può considerarsi sufficiente a illustrare la ridondanza della denunciata violazione sulla sfera finanziaria della Regione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/06/2017  n. 73  art.   co. 

legge  31/07/2017  n. 119  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte