Sanità pubblica - Vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori fino ad anni 16 - Inadempimento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'obbligo di copertura delle spese, con ridondanza sull'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non implausibilità della clausola di invarianza contenuta nel d.l. impugnato - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73 del 2017, come conv. dalla legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nel d.l. impugnato, anche alla luce degli elementi argomentativi presenti nella documentazione tecnica, è giustificata dalla continuità tra le vaccinazioni già previste nei piani sanitari nazionali, come raccomandate o obbligatorie, e quelle soggette agli obblighi di legge ex d.l. n. 73 del 2017, come convertito. Nel breve periodo e tenuto conto della necessità dell'immediato intervento, nonché dell'oggettiva difficoltà di quantificare i maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle nuove norme, essa non è implausibile, anche tenendo conto delle funzioni di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, previste all'art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 307 del 2013, n. 212 del 2013 e n. 18 del 2013).
Il principio di analitica copertura degli oneri finanziari, contenuto nell'art. 81, terzo comma, Cost., è sostanziale, e richiede un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti da ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie, positive o negative. (Precedenti citati: sentenza n. 183 del 2016, n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014, n. 237 del 2013, n. 26 del 2013).
Il principio dell'equilibrio dinamico di bilancio, fondato sulla continuità degli esercizi finanziari, richiede che si rimedi con modalità diacroniche agli eventuali squilibri, anche quando si siano verificati per cause già immanenti nella legislazione. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 280 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015).