Sentenza 6/2018 (ECLI:IT:COST:2018:6)
Massima numero 39701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione delle parti private M.C. P. e G. R., nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 1° giugno 2016. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016).
È dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione delle parti private M.C. P. e G. R., nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 1° giugno 2016. (Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3