Sentenza 6/2018 (ECLI:IT:COST:2018:6)
Massima numero 39702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39701  39703  39704


Titolo
Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il termine del 15 settembre 2000 - Conseguente impossibilità, secondo il diritto vivente, di far valere il diritto davanti a un giudice dopo tale data - Denunciata violazione di parametri convenzionali - Questione sollevata dalle s.u. della Corte di cassazione oltre l'ambito dei limiti esterni di giurisdizione del Consiglio di Stato - Difetto di rilevanza, per mancanza di legittimazione, del giudice a quo - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza, in ragione della mancanza di legittimazione del giudice a quo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La tesi del rimettente, che il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi "evolutiva" e "dinamica", perché incompatibile, come eccepito dalle parti costituite, con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione che consenta una più o meno completa assimilazione del ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per "motivi inerenti alla giurisdizione" con il ricorso in Cassazione per violazione di legge. L'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell'ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo, caso in cui la giurisprudenza costituzionale auspica la previsione di un nuovo caso di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. L'"eccesso di potere giudiziario" va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione. Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta dal giudice a quo, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento". Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2017, n.191 del 2006 e n. 204 del 2004).

Alla competenza naturale della Corte costituzionale, quale interprete ultimo delle norme costituzionali e di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali, spetta verificare l'affermazione delle sezioni unite della Cassazione (come organo regolatore della giurisdizione e non nell'esercizio della funzione nomofilattica), quale giudice rimettente, circa la sussistenza di un motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, quale presupposto della legittima instaurazione del giudizio a quo.

La giurisprudenza costituzionale ha fornito la corretta interpretazione dell'art. 111, ottavo comma, Cost., ai fini della posizione costituzionale del giudice amministrativo e di quello contabile nel concerto delle giurisdizioni. Si è rilevato che l'unità funzionale non implica unità organica delle giurisdizioni, e che i Costituenti hanno ritenuto di dover tener fermo l'assetto precostituzionale, che vedeva attribuita al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi, cosicché le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non sono soggette al controllo di legittimità della Cassazione, che si limita al controllo del solo eccesso di potere giudiziario. Occupandosi della translatio iudicii, si è chiarito che la Corte di cassazione con la sua pronuncia può, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost., vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2007 e n. 204 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 69  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  paragrafo 1