Sentenza 6/2018 (ECLI:IT:COST:2018:6)
Massima numero 39703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Possibilità di proporre al giudice ordinario, senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa alle suddette controversie - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di accesso a un tribunale, garantito dalla CEDU - Richiesta di devoluzione al giudice ordinario delle controversie in esame - Scarna motivazione circa le ragioni dell'invocata pronuncia additiva - Inammissibilità delle questione.
Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Possibilità di proporre al giudice ordinario, senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa alle suddette controversie - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di accesso a un tribunale, garantito dalla CEDU - Richiesta di devoluzione al giudice ordinario delle controversie in esame - Scarna motivazione circa le ragioni dell'invocata pronuncia additiva - Inammissibilità delle questione.
Testo
Ė dichiarata inammissibile - per insufficiente motivazione sul carattere costituzionalmente obbligato della addizione invocata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Campania in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, anziché attribuirle alla giurisdizione del giudice ordinario. La scarna motivazione del giudice a quo nulla dice sul perché l'addizione invocata sia considerata costituzionalmente obbligata, specie ove si consideri che la giurisdizione che si vorrebbe attribuire al giudice ordinario riguarderebbe anche fatti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, quando, cioè, quel rapporto era ancora pienamente pubblicistico e quindi notoriamente contrassegnato anche e soprattutto da posizioni di interesse legittimo, che così verrebbero distratte dal giudice naturale, che è quello amministrativo. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2007).
Ė dichiarata inammissibile - per insufficiente motivazione sul carattere costituzionalmente obbligato della addizione invocata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Campania in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, anziché attribuirle alla giurisdizione del giudice ordinario. La scarna motivazione del giudice a quo nulla dice sul perché l'addizione invocata sia considerata costituzionalmente obbligata, specie ove si consideri che la giurisdizione che si vorrebbe attribuire al giudice ordinario riguarderebbe anche fatti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, quando, cioè, quel rapporto era ancora pienamente pubblicistico e quindi notoriamente contrassegnato anche e soprattutto da posizioni di interesse legittimo, che così verrebbero distratte dal giudice naturale, che è quello amministrativo. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6 paragrafo 1