Sentenza 6/2018 (ECLI:IT:COST:2018:6)
Massima numero 39704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Titolo
Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il termine del 15 settembre 2000 - Conseguente impossibilità di far valere il diritto davanti a un giudice dopo tale data - Denunciata violazione dei parametri convenzionali, quali il diritto a un giudice e il divieto di interferenze illegittime con la proprietà privata, come intrepretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Assunto non corretto - Coerenza della norma censurata con i parametri evocati - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Controversie nei rapporti di lavoro - Controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il termine del 15 settembre 2000 - Conseguente impossibilità di far valere il diritto davanti a un giudice dopo tale data - Denunciata violazione dei parametri convenzionali, quali il diritto a un giudice e il divieto di interferenze illegittime con la proprietà privata, come intrepretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Assunto non corretto - Coerenza della norma censurata con i parametri evocati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non consente di proporre al giudice ordinario senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa ai fatti connessi al rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998. L'assunto da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 69, comma 7, nel prevedere la decadenza dall'azione, si pone in contrasto con i parametri interposti, e, per questa via, con il parametro costituzionale invocato, non è corretto. Le sentenze della Corte EDU "Mottola e Staibano", come già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, hanno accertato, in primo luogo, la violazione del diritto dei ricorrenti all'equo processo, non essendo stato loro consentito, in concreto, di accedere a un tribunale. Quello che non è in esse in discussione è la coerenza della norma censurata con i parametri convenzionali, poiché essa, di per sé, fissa un termine ispirato ad una finalità legittima e (più che) ragionevole, il che esclude la sua illegittimità costituzionale. L'assunto da cui muove la Corte EDU − e cioè l'effetto sorpresa derivante dal mutamento giurisprudenziale nell'interpretazione della norma − potrebbe condurre, semmai, sussistendone i presupposti, all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, disciplinato dall'art. 37 del d.lgs. n. 104 del 2010, per cui il giudice può disporre anche d'ufficio la rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. (Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2017; ordinanze n. 197 del 2006, n. 328 del 2005, n. 213 del 2005 e n. 214 del 2004).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, censurato dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non consente di proporre al giudice ordinario senza incorrere in decadenza, dopo il 15 settembre 2000, l'azione relativa ai fatti connessi al rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998. L'assunto da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 69, comma 7, nel prevedere la decadenza dall'azione, si pone in contrasto con i parametri interposti, e, per questa via, con il parametro costituzionale invocato, non è corretto. Le sentenze della Corte EDU "Mottola e Staibano", come già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, hanno accertato, in primo luogo, la violazione del diritto dei ricorrenti all'equo processo, non essendo stato loro consentito, in concreto, di accedere a un tribunale. Quello che non è in esse in discussione è la coerenza della norma censurata con i parametri convenzionali, poiché essa, di per sé, fissa un termine ispirato ad una finalità legittima e (più che) ragionevole, il che esclude la sua illegittimità costituzionale. L'assunto da cui muove la Corte EDU − e cioè l'effetto sorpresa derivante dal mutamento giurisprudenziale nell'interpretazione della norma − potrebbe condurre, semmai, sussistendone i presupposti, all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, disciplinato dall'art. 37 del d.lgs. n. 104 del 2010, per cui il giudice può disporre anche d'ufficio la rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. (Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2017; ordinanze n. 197 del 2006, n. 328 del 2005, n. 213 del 2005 e n. 214 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6 paragrafo 1