Ordinanza 7/2018 (ECLI:IT:COST:2018:7)
Massima numero 39705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
22/11/2017; Decisione del
22/11/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Decreto di citazione in giudizio - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, difesa e giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta - In particolare, insufficiente descrizione della fattispecie processuale - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Decreto di citazione in giudizio - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, difesa e giusto processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta - In particolare, insufficiente descrizione della fattispecie processuale - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 552
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte