Ordinanza 8/2018 (ECLI:IT:COST:2018:8)
Massima numero 39706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
06/12/2017; Decisione del
06/12/2017
Deposito del 18/01/2018; Pubblicazione in G. U. 24/01/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente all'opposizione - Competenza del giudice per le indagini preliminari a celebrare i riti alternativi e a emettere il decreto di giudizio immediato, anche per i reati a citazione diretta - Denunciata violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale - Questione prospettata in riferimento a norma che non trova applicazione nel processo a quo - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio conseguente all'opposizione - Competenza del giudice per le indagini preliminari a celebrare i riti alternativi e a emettere il decreto di giudizio immediato, anche per i reati a citazione diretta - Denunciata violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale - Questione prospettata in riferimento a norma che non trova applicazione nel processo a quo - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Ė dichiarata manifestamente inammissibile - per aberratio ictus - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen., censurato dal Gip di Venezia, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza "alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]", per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La disposizione censurata dal rimettente, relativa al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, contenuta nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio a quo, perché la competenza a decidere sul rito alternativo del patteggiamento - richiesto nella specie con l'atto di opposizione - è attribuita al GIP direttamente dal non censurato art. 557 cod. proc. pen., che, in quanto norma speciale relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, va applicato in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l'ottavo (art. 549 cod. proc. pen.). (Precedente citato: ordinanza n. 182 del 2016).
Ė dichiarata manifestamente inammissibile - per aberratio ictus - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen., censurato dal Gip di Venezia, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza "alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]", per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La disposizione censurata dal rimettente, relativa al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, contenuta nel sesto libro del codice, non trova applicazione nel giudizio a quo, perché la competenza a decidere sul rito alternativo del patteggiamento - richiesto nella specie con l'atto di opposizione - è attribuita al GIP direttamente dal non censurato art. 557 cod. proc. pen., che, in quanto norma speciale relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, va applicato in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l'ottavo (art. 549 cod. proc. pen.). (Precedente citato: ordinanza n. 182 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte