Sentenza 9/2018 (ECLI:IT:COST:2018:9)
Massima numero 39708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 26/01/2018; Pubblicazione in G. U. 31/01/2018
Massime associate alla pronuncia:  39707  39709  39710  39711


Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Commercio al dettaglio nelle zone produttive - Regolamentazione - Denunciata violazione della libertà economica e della competenza esclusiva statale in materia di libera concorrenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 - come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014 - e 44-bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di commercio al dettaglio nelle zone produttive. Il giudizio a quo verte sulla selezione della zona produttiva in cui è ammessa la realizzazione di un centro commerciale di rilevanza provinciale, mentre sono altri i giudizi in corso che riguardano le limitazioni al commercio al dettaglio nelle altre zone produttive, cosicché è evidente che in esso non vengono in applicazione le norme invocate.

Spetta in primo luogo al giudice del giudizio principale la valutazione sulla rilevanza delle questioni da sottoporre all'esame della Corte costituzionale (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015; ordinanze n. 290 del 2016 e n. 21 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  11/08/1997  n. 13  art. 44  co. 

legge provincia Bolzano  23/10/2014  n. 10  art. 8  co. 4

legge provincia Bolzano  11/08/1997  n. 13  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte