Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Commercio al dettaglio nelle zone produttive - Divieto, ad eccezione del centro commerciale di rilevanza provinciale e delle attività relative a merci ingombranti - Denunciata violazione della libertà economica e della competenza esclusiva statale in materia di libera concorrenza - Prospettazione dubitativa e ancipite - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per formulazione ancipite e dubitativa - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 44-ter, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, come novellato dall'art. 3 della legge prov. Bolzano, n. 3 del 2013, che disciplina il commercio al dettaglio nelle zone produttive. Il rimettente afferma di trovarsi di fronte al dubbio, non risolvibile in via interpretativa, di quale norma, tra quella censurata, da un lato, e, dall'altro, l'art. 44, comma 4, della medesima legge prov. con le altre disposizioni ivi richiamate, sia applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, finendo per prospettare la questione di legittimità costituzionale in forma ancipite e dubitativa.
È compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, si finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016 e n. 247 del 2015; sentenza n. 440 del 2000, ordinanze n. 342 del 2002, n. 138 del 2002 e n. 206 del 1989).