Sentenza 9/2018 (ECLI:IT:COST:2018:9)
Massima numero 39710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
09/01/2018; Decisione del
09/01/2018
Deposito del 26/01/2018; Pubblicazione in G. U. 31/01/2018
Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibile apertura di un solo centro commerciale di rilevanza provinciale - Denunciata disparità di trattamento - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibile apertura di un solo centro commerciale di rilevanza provinciale - Denunciata disparità di trattamento - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 44-bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, che autorizza l'apertura di un solo centro commerciale di rilevanza provinciale. A tacere del fatto che il nesso tra la norma legislativa e il principio costituzionale di eguaglianza è affermato in termini apodittici, il giudice a quo si limita ad argomentare che la previsione contrasterebbe con il divieto di discriminazione tra gli imprenditori di cui all'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito nella legge n. 214 del 2011, senza considerare le modalità di selezione della zona anzidetta e, in particolare, la possibilità che il ricorso a forme di evidenza pubblica soddisfi le esigenze di par condicio. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2017, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015).
È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 44-bis della legge prov. Bolzano n. 13 del 1997, che autorizza l'apertura di un solo centro commerciale di rilevanza provinciale. A tacere del fatto che il nesso tra la norma legislativa e il principio costituzionale di eguaglianza è affermato in termini apodittici, il giudice a quo si limita ad argomentare che la previsione contrasterebbe con il divieto di discriminazione tra gli imprenditori di cui all'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito nella legge n. 214 del 2011, senza considerare le modalità di selezione della zona anzidetta e, in particolare, la possibilità che il ricorso a forme di evidenza pubblica soddisfi le esigenze di par condicio. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2017, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
23/10/2014
n. 10
art. 44
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte