Sentenza 10/2018 (ECLI:IT:COST:2018:10)
Massima numero 39712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39713  39714  39715  39716  39717


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Circostanze di fatto - Ininfluenza sulle questioni sollevate.

Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Nella specie, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, non rileva la circostanza in fatto, segnalata dalla parte privata, relativa alle nuove elezioni inerenti la composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia ammnistrativa. (Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/02/2006  n. 62  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte