Sentenza 10/2018 (ECLI:IT:COST:2018:10)
Massima numero 39714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Norma abrogatrice di altra - Nuova applicabilità di quella abrogata in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Norma abrogatrice di altra - Nuova applicabilità di quella abrogata in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale - Sussistenza.
Testo
È rilevante la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost. - avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, che, modificando il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 186 del 1982, introduce l'elezione suppletiva per la sostituzione, in caso di cessazione anticipata del mandato, di uno o più componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, e abroga il comma 4 dell'art. 7 della medesima legge, che ancorava la surroga allo scorrimento della originaria graduatoria elettorale. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata renderebbe nuovamente applicabile la disposizione abrogata e ascrive, quindi, alla risoluzione della questione sollevata evidenti profili di pregiudizialità rispetto al possibile accoglimento del petitum prospettato nel giudizio principale. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012).
È rilevante la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost. - avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, che, modificando il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 186 del 1982, introduce l'elezione suppletiva per la sostituzione, in caso di cessazione anticipata del mandato, di uno o più componenti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, e abroga il comma 4 dell'art. 7 della medesima legge, che ancorava la surroga allo scorrimento della originaria graduatoria elettorale. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata renderebbe nuovamente applicabile la disposizione abrogata e ascrive, quindi, alla risoluzione della questione sollevata evidenti profili di pregiudizialità rispetto al possibile accoglimento del petitum prospettato nel giudizio principale. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/02/2006
n. 62
art. 1
co. 2
legge
27/04/1982
n. 186
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte