Sentenza 10/2018 (ECLI:IT:COST:2018:10)
Massima numero 39715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39712  39713  39714  39716  39717


Titolo
Thema decidendum - Questioni e profili dedotti dalle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle del giudice a quo - Inammissibilità.

Testo
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni e i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, perché volti ad ampliare e modificare il contenuto dell'ordinanza di rimessione. Nella specie, il giudizio di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, è delimitato dall'unico parametro costituzionale evocato dal giudice a quo: l'art. 76 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/02/2006  n. 62  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte