Sentenza 10/2018 (ECLI:IT:COST:2018:10)
Massima numero 39716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/12/2017;  Decisione del  05/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39712  39713  39714  39715  39717


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante - Criteri di ordine generale - Interpretazione della delega tenendo conto delle norme che ne determinano oggetto, principi e criteri direttivi, nonché della sua finalità - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi - Successivo confronto tra gli esiti dei due paralleli processi ermeneutici - Riconoscimento al legislatore delegato di discrezionalità limitata.

Testo

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016 e n. 210 del 2015).

Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2015).

Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento. È intrinseca allo stesso strumento della delega la possibilità, soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi, che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel quadro della fisiologica attività che lega i due livelli normativi. Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 Cost. riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera "scansione linguistica" delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega, cosicché, per quanta ampiezza debba riconoscersi al potere di completamento del legislatore delegato, il suo libero apprezzamento non può uscire dai margini di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 98 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte