Sentenza 10/2018 (ECLI:IT:COST:2018:10)
Massima numero 39717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
05/12/2017; Decisione del
05/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Giustizia amministrativa - Elezione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - Cessazione anticipata di uno o più degli eletti - Introduzione del sistema delle elezioni suppletive - Conseguente abrogazione del sistema dello scorrimento della graduatoria - Eccentricità della norma delegata rispetto al contenuto della delega - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Giustizia amministrativa - Elezione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - Cessazione anticipata di uno o più degli eletti - Introduzione del sistema delle elezioni suppletive - Conseguente abrogazione del sistema dello scorrimento della graduatoria - Eccentricità della norma delegata rispetto al contenuto della delega - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge n. 186 del 1982, prevedendo che, in tema di elezione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, "[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi"; e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della medesima legge. La norma delegata si rivela eccentrica rispetto alla norma delegante, non solo perché l'innovazione prevista dalla legge delega non aveva connotazioni tali da incidere in modo organico sulla relativa disciplina di settore, essendo il suo contenuto nettamente circoscritto, ma anche perché la finalità del legislatore delegante era quella di uniformare i sistemi elettorali per l'elezione dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature, mentre l'innovazione delle disposizioni censurate, differenziando la magistratura amministrativa dalle altre, ha determinato una frattura di sistema, che avrebbe presupposto, a monte, una puntuale indicazione nella delega, nella specie assente.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge n. 186 del 1982, prevedendo che, in tema di elezione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, "[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi"; e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della medesima legge. La norma delegata si rivela eccentrica rispetto alla norma delegante, non solo perché l'innovazione prevista dalla legge delega non aveva connotazioni tali da incidere in modo organico sulla relativa disciplina di settore, essendo il suo contenuto nettamente circoscritto, ma anche perché la finalità del legislatore delegante era quella di uniformare i sistemi elettorali per l'elezione dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature, mentre l'innovazione delle disposizioni censurate, differenziando la magistratura amministrativa dalle altre, ha determinato una frattura di sistema, che avrebbe presupposto, a monte, una puntuale indicazione nella delega, nella specie assente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/02/2006
n. 62
art. 1
co. 2
legge
27/04/1982
n. 186
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte