Previdenza - Impiegati degli enti locali - Servizio di vice pretore onorario reggente - Riscattabilità dei periodi di attività prestata non inferiori ai sei mesi - Esclusione - Irragionevolezza rispetto ai dipendenti statali - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali, la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi, a differenza di quanto stabilito per i dipendenti statali dall'art. 14, lett. b), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Non sussistono oggettivi elementi idonei a motivare il perdurare di tale differenziazione, di fronte ad una attività di significativa rilevanza, che, come sostenuto dal giudice a quo, presenta analoga valenza sia per l'impiego statale, che per quello presso enti locali.
La discrezionalità del legislatore, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nel dettare discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneità non sono compatibili con il principio dettato dall'art. 3 Cost.