Sentenza 12/2018 (ECLI:IT:COST:2018:12)
Massima numero 39750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39751  39752  39753


Titolo
Thema decidendum - Censure proposte dalla parte costituita nel giudizio incidentale e non indicate nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Le censure proposte dalla parte del giudizio a quo, costituitasi nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., sono inammissibili, perché deducono la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, traducendosi in questioni non sollevate dal giudice rimettente.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 29 del 2017, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 10

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte