Thema decidendum - Censure proposte dalla parte costituita nel giudizio incidentale e non indicate nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Le censure proposte dalla parte del giudizio a quo, costituitasi nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., sono inammissibili, perché deducono la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, traducendosi in questioni non sollevate dal giudice rimettente.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 29 del 2017, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015).