Previdenza - Gestioni speciali dell'INPS - Trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi - Previsione, con norma dichiarata di interpretazione autentica, che la quota a carico dell'INPS va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale - Norma diretta a determinare l'esito di controversia in corso - Violazione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e giurisdizionale e dell'effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con mod., dalla legge n. 111 del 2011 - per violazione degli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU - con il quale il legislatore ha (dichiaratamente) interpretato autenticamente l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990, nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. L'intervento legislativo operato dal Governo, ancorché attuato mediante una regola formalmente astratta, risulta chiaramente diretto a determinare l'esito della controversia in corso tra il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa e l'INPS, in senso favorevole all'ente previdenziale, come è confermato dalla tempistica dell'emanazione del decreto legge e dalla Relazione tecnica al disegno di legge di conversione, sussistendo sotto tale profilo la lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché delle disposizioni che assicurano a tutti l'effettiva tutela giurisdizionale dei proprio diritti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, corrispondentemente alla giurisprudenza della Corte EDU, ancorché non sia vietato al legislatore (salva la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.) emanare norme retroattive - siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva - con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, determinando lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2014, n. 176 del 2013, n. 186 del 2013, n. 85 del 2013, n. 94 del 2009 e n. 374 del 2000).