Sentenza 13/2018 (ECLI:IT:COST:2018:13)
Massima numero 39754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/12/2017;  Decisione del  06/12/2017
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39755


Titolo
Arbitrato - Lodo arbitrale - Impugnazione per errori di diritto - Regime limitativo introdotto dalla riforma del 2006 - Inapplicabilità, secondo il diritto vivente, agli arbitrati convenuti antecedentemente - Denunciata disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio tempus regit processum e dei principi di uguaglianza, autonomia privata e libertà contrattuale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., che modifica il regime di impugnabilità del lodo arbitrale, precludendone la sindacabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. La norma censurata, di natura sostanziale e non meramente processuale, non si applica, nell'interpretazione enunciata dalla Cassazione e ritenuta dal rimettente "diritto vivente", ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma. Le fattispecie poste a confronto dal rimettente, riferite a coloro che hanno stipulato la clausola compromissoria prima o dopo tale data, non risultano tra loro assimilabili, poiché i primi sono in una situazione obiettivamente diversa dai secondi, che devono esprimere una specifica volontà per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. La norma censurata non viola neppure il principio tempus regit processum, considerato che la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale; né sussiste la lesione dell'autonomia negoziale - che, prima della riforma, si poneva come momento fondamentale della disciplina, in quanto la legge ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva la diversa volontà delle parti - perché l'interpretazione avanzata dalla Cassazione tutela proprio l'autonomia privata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 829  co. 3

decreto legislativo  02/02/2006  n. 40  art. 24  co. 

decreto legislativo  02/02/2006  n. 40  art. 27  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte