Sentenza 14/2018 (ECLI:IT:COST:2018:14)
Massima numero 39756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39757  39758  39759  39760


Titolo
Thema decidendum - Questioni e censure proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, non è suscettibile di esame l'ulteriore questione prospettata dalla difesa della parte privata, che lamenta la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 2003, perché estranea al thema decidendum introdotto con l'ordinanza di rimessione.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017 e n. 29 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/10/2008  n. 31  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 6