Thema decidendum - Questioni e censure proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, non è suscettibile di esame l'ulteriore questione prospettata dalla difesa della parte privata, che lamenta la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 2003, perché estranea al thema decidendum introdotto con l'ordinanza di rimessione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017 e n. 29 del 2017).