Sentenza 14/2018 (ECLI:IT:COST:2018:14)
Massima numero 39757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39756  39758  39759  39760


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Obbligo per il soggetto autorizzato di depositare una polizza fideiussoria escutibile in caso di mancata realizzazione dell'impianto - Denunciato contrasto con il Protocollo di Kyoto - Censura generica - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità della censura prospettata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla normativa internazionale, e, in particolare, al Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Il rimettente non ha indicato i parametri interposti, ma semplicemente rinviato ad un intero Protocollo ad una Convenzione internazionale (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/10/2008  n. 31  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

protocollo di Kyoto    n.   art.