Sentenza 14/2018 (ECLI:IT:COST:2018:14)
Massima numero 39759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
09/01/2018; Decisione del
09/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Precedenza di censure riferite a parametri competenziali, in quanto logicamente preliminari.
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Precedenza di censure riferite a parametri competenziali, in quanto logicamente preliminari.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, promosso dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., vanno con precedenza esaminate - in quanto logicamente preliminari - le censure con le quali si revoca in dubbio la competenza della Regione ad adottare la disposizione di che trattasi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, promosso dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., vanno con precedenza esaminate - in quanto logicamente preliminari - le censure con le quali si revoca in dubbio la competenza della Regione ad adottare la disposizione di che trattasi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/10/2008
n. 31
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte