Sentenza 14/2018 (ECLI:IT:COST:2018:14)
Massima numero 39760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/01/2018;  Decisione del  09/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39756  39757  39758  39759


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Polizza fideiussoria gravante sul soggetto autorizzato, escutibile in caso di mancata realizzazione dell'impianto - Denunciata lesione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e livelli essenziali delle prestazioni, nonché dei principi di libera iniziativa economica e uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost. - dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, che pone a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili una fideiussione a garanzia della sua realizzazione, da depositare entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori. La disposizione censurata non viola i principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003 e rinvenibili altresì nelle "Linee guida", di cui al d.m. del 10 settembre 2010. Tali disposizioni statali prevedono, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, un'unica fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con generica correlazione alla "dismissione dell'impianto", riferibile sia all'ipotesi della dismissione che consegua alla conclusione del suo ciclo produttivo, sia a quella della dismissione di un impianto la cui costruzione sia stata iniziata, ma poi non completata, ovvero realizzata in difformità dall'autorizzazione rilasciata. Pertanto, le due fideiussioni previste dalla legge regionale denunciata sono autonome, complementari e non sovrapponibili, e non aggravano la disciplina statale, ma riflettono una subarticolazione del meccanismo di garanzia in relazione alle due ipotesi di dismissione che possono in concreto verificarsi. Né è vulnerata la libertà di iniziativa economica, o si determina una disparità di trattamento del titolare dell'autorizzazione unica alla costruzione di impianti produttivi di energia di fonti rinnovabili, rispetto al soggetto autorizzato all'esito di analogo procedimento, in quanto la premessa interpretativa del ricorrente - secondo cui la fideiussione in esame trasforma la "facoltà" di realizzazione dell'impianto in un vero e proprio "obbligo" - è erronea, perché basata su una incompleta lettura della disposizione denunciata.

Secondo l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, in quanto riconducibile alla materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. i cui principi fondamentali sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003 e nelle "Linee guida", di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in sede di Conferenza unificata e, quindi, nel rispetto del principio di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 307 del 2013, n. 275 del 2012, n. 224 del 2012, n. 308 del 2011, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/10/2008  n. 31  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art.   

decreto ministeriale  10/09/2010  n.   art.