Sentenza 15/2018 (ECLI:IT:COST:2018:15)
Massima numero 39781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
10/01/2018; Decisione del
10/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) - Abrogazione, con d.l. n. 83 del 2012, della facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza degli aumenti già deliberati alla data di entrata in vigore del d.l. abrogativo - Denunciato parametro indicato solo nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione - Mancanza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) - Abrogazione, con d.l. n. 83 del 2012, della facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza degli aumenti già deliberati alla data di entrata in vigore del d.l. abrogativo - Denunciato parametro indicato solo nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione - Mancanza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento all'art. 114 Cost. - dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., in legge n. 134 del 2012, nel senso che l'abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. Il parametro costituzionale è meramente indicato nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione, mancando, pertanto, un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017 e n. 219 del 2016).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento all'art. 114 Cost. - dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., in legge n. 134 del 2012, nel senso che l'abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. Il parametro costituzionale è meramente indicato nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione, mancando, pertanto, un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017 e n. 219 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 739
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 23
co. 7
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte