Sentenza 15/2018 (ECLI:IT:COST:2018:15)
Massima numero 39782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  10/01/2018;  Decisione del  10/01/2018
Deposito del 30/01/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39780  39781


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) - Abrogazione, con d.l. n. 83 del 2012, della facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della salvezza degli aumenti già deliberati alla data di entrata in vigore del d.l. abrogativo - Denunciata introduzione di un doppio regime impositivo, e conseguente discriminazione tra contribuenti e tra enti, in violazione della potestà tributaria comunale e delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., in legge n. 134 del 2012, nel senso che l'abrogazione da quest'ultimo disposta della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. La norma censurata chiarisce gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, senza ripristinare retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data di vigenza del d.l. suddetto, avessero già deliberato in tal senso, limitandosi a precisare la salvezza degli aumenti deliberati a quella data. La scelta legislativa rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, senza dire nulla sulla facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, che quindi non potrebbe estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti. L'intervento interpretativo non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica. I medesimi argomenti portano ad escludere che sia stato ripristinato, ma solo per alcuni Comuni, il regime impositivo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, né la denunziata disposizione, non avendo alcuna efficacia sanante nei confronti delle delibere, successive al 2012, interferisce con le prerogative degli organi giurisdizionali. (Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 170 del 2008, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999, n. 311 del 1995 e n. 155 del 1990).

Le norme di carattere interpretativo chiariscono il senso di norme preesistenti ovvero escludono o enucleano uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 739

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 23  co. 7

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 4    co. 4