Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi al difensore di parte - Liquidazione per impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e all'equa retribuzione - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erronea premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Salerno in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost. - dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile. Il tenore letterale della norma - diretta a impedire che vengano posti a carico della collettività i costi e i compensi per attività difensive superflue o irrilevanti - non preclude un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano inammissibilità dell'impugnazione. Pertanto - a prescindere dal rilievo secondo cui il parametro dell'equa retribuzione risulta mal evocato con riguardo a compensi per singole prestazioni professionali - il risultato che si richiede attraverso una sentenza di accoglimento è già consentito attraverso il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici, e in particolare alla ratio legis. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017 e n. 13 del 2016).