Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata lesione della competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, nonché della sua autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. d) (in relazione agli artt. 51 del d.P.R n. 348 del 1979, e 1 del d.lgs. n. 70 del 2004), 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che modifica il regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola), disponendo, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani, o ubicati nelle isole minori, nonché una detrazione di 200 euro per quelli ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A del medesimo d.l. La normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente, in quanto l'IMU, istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur "derivato" in ragione della devoluzione del gettito, e la sua disciplina ricade dunque nella materia "ordinamento tributario dello Stato", riservata alla competenza legislativa statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio, e per il relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina del tributo. Poiché il gettito dell'IMU non è attribuito alla Regione autonoma Sardegna, non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell'imposizione rivendicata dalla ricorrente, né, evidentemente, il conseguente riverbero sull'autonomia finanziaria regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 40 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010).
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la locuzione «relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità» si riferisce al caso in cui il gettito del tributo sia interamente devoluto all'ente autonomo. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2012, n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010; sentenza n. 51 del 2006, sulla funzione esegetica delle norme di attuazione statuaria della Regione autonoma Sardegna).