Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2017;  Decisione del  21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39763  39764  39766  39767  39768  39769  39770  39771  39772  39773  39774  39775  39776  39777


Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata lesione della competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, nonché della sua autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. d) (in relazione agli artt. 51 del d.P.R n. 348 del 1979, e 1 del d.lgs. n. 70 del 2004), 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che modifica il regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola), disponendo, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani, o ubicati nelle isole minori, nonché una detrazione di 200 euro per quelli ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A del medesimo d.l. La normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente, in quanto l'IMU, istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur "derivato" in ragione della devoluzione del gettito, e la sua disciplina ricade dunque nella materia "ordinamento tributario dello Stato", riservata alla competenza legislativa statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio, e per il relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina del tributo. Poiché il gettito dell'IMU non è attribuito alla Regione autonoma Sardegna, non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell'imposizione rivendicata dalla ricorrente, né, evidentemente, il conseguente riverbero sull'autonomia finanziaria regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 40 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010).

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la locuzione «relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità» si riferisce al caso in cui il gettito del tributo sia interamente devoluto all'ente autonomo. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2012, n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010; sentenza n. 51 del 2006, sulla funzione esegetica delle norme di attuazione statuaria della Regione autonoma Sardegna).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 4  art. 1  co. 1

decreto-legge  24/01/2015  n. 4  art. 1  co. 1

decreto-legge  24/01/2015  n. 4  art. 1  co. 3

legge  24/03/2015  n. 34  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 10

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/06/1979  n. 348  art. 51  

decreto legislativo  06/02/2004  n. 70  art. 1