Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/11/2017; Decisione del
21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione anche all'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione della procedura necessaria a derogare allo statuto speciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione anche all'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione della procedura necessaria a derogare allo statuto speciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 - dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall'IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. La norma censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente in virtù dello statuto di autonomia e della normativa di attuazione invocata, cosicché il mancato contrasto con quest'ultima esclude quello con il parametro statuario evocato, in ragione del mancato rispetto della procedura necessaria a derogarvi.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 - dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall'IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. La norma censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente in virtù dello statuto di autonomia e della normativa di attuazione invocata, cosicché il mancato contrasto con quest'ultima esclude quello con il parametro statuario evocato, in ragione del mancato rispetto della procedura necessaria a derogarvi.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 4
art. 1
co. 1
decreto-legge
24/01/2015
n. 4
art. 1
co. 3
legge
24/03/2015
n. 34
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte