Sentenza 17/2018 (ECLI:IT:COST:2018:17)
Massima numero 39768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/11/2017;  Decisione del  21/11/2017
Deposito del 02/02/2018; Pubblicazione in G. U. 07/02/2018
Massime associate alla pronuncia:  39763  39764  39765  39766  39767  39769  39770  39771  39772  39773  39774  39775  39776  39777


Titolo
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) agricola - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal d.l. n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione anche all'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall'IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. Nell'identificare l'ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore, utilizzando l'elenco dell'ISTAT, ha fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge n. 991 del 1952, fra cui quello altimetrico non è adottato in via esclusiva, accompagnandosi a parametri di natura diversa. In tal modo, la "montanità" non viene correlata a esclusivi requisiti orografici di altitudine, ma anche a connotati di bassa redditività, sfuggendo alla censura di irragionevolezza e di contrarietà al principio di buon andamento. L'intervento normativo non travalica la soglia della palese irragionevolezza neppure in relazione alla vetustà dei criteri e al fatto che la legge che li ha previsti sia stata abrogata dalla legge n. 142 del 1990, poiché essi risultano ancorati a un elemento stabile quale l'altimetria, tendenzialmente immutabile, e perché l'assunto della ricorrente circa l'inesattezza dei dati di riferimento è, oltre che scarsamente argomentato, del tutto indimostrato, e non tiene conto della prescrizione che la Commissione censuaria centrale provvedesse al suo aggiornamento, emendandolo delle eventuali difformità palesatesi nel corso del quarantennio di vigenza prima dell'abrogazione. Inoltre, l'impiego in epoca successiva, nei casi di variazioni amministrative (fusioni, soppressioni etc.), del criterio della prevalenza territoriale non è assolutamente illogico, non rileva sotto il profilo della ragionevolezza quanto alla mancata previsione legislativa e, comunque incide sull'elencazione in maniera marginale, trattandosi di pochi casi rispetto al numero dei Comuni totalmente o parzialmente esenti. Infine, il rilievo che il descritto regime agevolativo trovi fondamento nell'art. 44, secondo comma, Cost. giustifica la diversa disciplina rispetto ad altre aree eventualmente svantaggiate. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2007, n. 254 del 1989 e n. 370 del 1985).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina di agevolazioni fiscali o benefici tributari di qualsiasi specie costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, a maggior ragione quando, come nella specie, la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l'ambito del beneficio e risulti, quindi, sollevata in malam partem. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017 e n. 346 del 2003; ordinanza n. 46 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte